PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica tutela le botteghe e i locali storici, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri in attuazione del secondo comma, lettera s), e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge sono individuati come beni culturali, meritevoli di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni:

          a) le botteghe e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale;

          b) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;

          c) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.

 

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      2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) agli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale ovvero testimonianza storico-culturale ed etnoantropologica;».

Art. 3.
(Censimento dei locali).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro per i beni e le attività culturali definisce, con proprio decreto, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l'individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.
      2. I comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, redigono un apposito piano comunale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri di cui all'articolo 2 presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.
      3. La regione, tenuto conto della documentazione trasmessa dai comuni ai sensi del comma 2, provvede:

          a) al censimento delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri della regione, sulla base dei criteri e della metodologia individuati con il decreto di cui al comma 1, anche avvalendosi, in funzione consultiva, delle associazioni italiane di tutela e di promozione delle botteghe e dei locali storici;

          b) all'istituzione dell'elenco regionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

 

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      4. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 3, lettera b), comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.
      5. Copia della documentazione di cui al comma 3 è trasmessa dalla regione al Ministero per i beni e le attività culturali, presso il quale è istituito l'elenco nazionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

Art. 4.
(Requisiti).

      1. Per l'attuazione della presente legge lo Stato, le regioni e gli enti locali, sulla base del principio di sussidiarietà, adottano provvedimenti per la tutela di unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico e ambientale, che sono sede di botteghe e locali storici o di botteghe d'arte.
      2. Sono requisiti che caratterizzano le botteghe e i locali storici, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri:

          a) lo svolgimento dell'attività nella medesima sede per un periodo non inferiore a trenta anni;

          b) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio;

          c) l'esercizio di una attività commerciale storica o tradizionale, ovvero lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.

      3. Ai fini dell'individuazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai fini della concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, sono considerati elementi di prioritaria valutazione:

          a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;

          b) la presenza di una architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;

 

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          c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare;

          d) il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico e ambientale di botteghe e locali da parte delle associazioni italiane di tutela e di promozione delle botteghe e dei locali storici.

      4. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno della bottega storica, pena l'esclusione dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b). Lo stesso vincolo si applica alle apparecchiature d'epoca e agli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

Art. 5.
(Istituzioni del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri).

      1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. A valere sul Fondo possono essere finanziati progetti dello Stato finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle attività artistiche e alla tutela delle botteghe storiche di interesse artistico che abbiano rilevante interesse artistico.

 

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      2. Una quota delle risorse del Fondo è destinata ai comuni che ne fanno richiesta in relazione al numero di botteghe e locali storici e di botteghe d'arte e al grado di presenza di antichi mestieri riconosciuti ai sensi dei piani comunali di cui all'articolo 3, comma 2, e tenuto conto anche della popolazione residente.
      3. Una quota delle risorse del Fondo è destinata ai comuni che prevedono misure agevolative in favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività di cui alla presente legge. In particolare, i comuni interessati possono prevedere l'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro delle botteghe e dei locali storici, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
      4. Nell'ambito delle forme di intesa e di coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, una quota delle risorse del Fondo è destinata al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri e finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi sulla base di apposite intese tra enti territoriali e istituzioni scolastiche locali.
      5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di-aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti).

      1. La concessione di finanziamenti alle botteghe e ai locali storici, alle botteghe d'arte e gli antichi mestieri prevista dalla presente legge è subordinata alla stipula,

 

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tra gli enti locali, i proprietari delle mura e i gestori delle relative attività, di un'apposita convenzione che stabilisce tra l'altro, vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui all'articolo 3.
      2. La convenzione di cui al comma 1 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi, qualora i vincoli in essa previsti, non siano stati rispettati.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.